Art. 12.
(Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 e iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle voci iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle dotazioni delle voci medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del budget. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.